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(Art. 21 Legge 69/2009)

 
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ICI
Imposta Comunale sugli Immobili

Imposta Comunale sugli Immobili

arrow_black.gifChi deve pagare
L’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati e  aree edificabili;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie) anche se non residenti nel territorio dello Stato;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
arrow_black.gifCalcolo dell'imposta
Per quanto riguarda i fabbricati, l’ICI si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile. Rivalutata del 5%, e infine  moltiplicata:
a. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
b. per 140 per i fabbricati dei gruppi catastali B;
c. per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
d. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per  intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato se lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
arrow_black.gifQuando pagare
Il pagamento dell’ICI può essere eseguito in due rate. La prima rata (acconto) deve essere versata entro il 16 Giugno ed è pari al 50% dell’imposta dovuta determinata applicando l’aliquota e le eventuali detrazioni deliberate dal Comune per l’anno precedente, tenuto conto delle caratteristiche dell’immobile posseduto nei sei mesi dell’esercizio corrente. La seconda rata (saldo) deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno in corso, determinata applicando aliquota e detrazioni nello stesso vigenti. In alternativa il contribuente, entro il 16 giugno, può decidere di versare l’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione, determinandone l’importo facendo riferimento alle condizioni che il Comune ha stabilito per l’anno in corso. Tutti i versamenti devono essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

arrow_black.gifLa dichiarazione
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione originaria ICI deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta attengono a riduzioni d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.  La dichiarazione ICI deve essere consegnata al comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili entro e non oltre il 31 luglio dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio.
arrow_black.gifDove pagare
Il pagamento dell’imposta per l’anno 2010 potrà essere effettuato tramite:
- appositi bollettini postali, a disposizione presso l’Ufficio Tributi del Comune di Sassocorvaro e presso associazioni sindacali e studi commerciali, sul c.c postale n. 23580632, intestato a : COMUNE DI SASSOCORVARO – SEV. TESORERIA RISC.ICI;
- versamento diretto presso la Tesoreria Comunale: Banca dell'Adriatico Ag.Mercatale/Sassocorvaro;
- F24-modello disponibile presso gli Istituti di credito o scaricabile sul sito http://www.agenziaentrate.it- utilizzando il codice I459 e gli appositi codici tributo:
3901-imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale;
3903-imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili;
3904-imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati;
arrow_black.gifAliquote e detrazioni vigenti (2010)
- Abitazione principale e pertinenze  :  
In relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n.93/200
E' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, nonchè quelle ad essa assimilate dal comune, ad esclusione di quelle non contemplate direttamente dalla legge tra le quali quelle previste dal nostro regolamento per i residenti all'estero (Risoluzione Ministero delle Finanze n.1/DF del 4 marzo 2009);
- Abitazione principale e pertinenze  :  
Cat.A1/A8/A9:                            
aliquota 4,5 per mille
detrazione € 103,32
Cittadini italiani residenti all'estero:   
aliquota 4,5 per mille
detrazione € 103,32
- Altri immobili :       
 aliquota  7,0 per mille.

arrow_black.gifScarica modulo richiesta rimborso ICI
arrow_black.gifScarica modulo comunicazione cessione immobile uso gratuito
arrow_black.gifDichiarazione sostitutiva atto di notorietà relativa a fabbricato inagibile/inabitabile
arrow_black.gifScarica modulo ravvedimento operoso

 Scarica le istruzioni per la dichiarazione ICI
 Scarica il regolamento
 Scarica la delibera

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