Sono realizzati mediante Denuncia di inizio attività - Dia: · gli interventi non riconducibili ai casi di attività edilizia libera o soggetti a permesso di costruire,
· le varianti ai permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
In alternativa al permesso di costruire, possono inoltre essere realizzati mediante Dia:
a. gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche (che portino cioè ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso);
b. gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
c. gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche (tipologia non presente nel Prg di Padova).
La scelta del committente e/o del professionista incaricato di attuare mediante Dia interventi di norma assoggettati a permesso di costruire non comporta variazioni rispetto alle connotazioni proprie del permesso di costruire, come la sua onerosità e la rilevanza penale in caso di abusi. E' inoltre salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi generalmente sottoposti a Dia. In questo caso il termine per il rilascio è di sessanta giorni.
Requisiti: titolare del permesso di costruire e/o avente titolo
Modalità di richiesta: 30 giorni prima dell'inizio dei lavori
Documentazione: La DIA deve essere accompagnata da una relazione tecnica firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, deve essere asseverata la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie
Legge di riferimento: D.P.R. 06/06/2001 N.380, D.lgs.27/12/2002 n.301
Ufficio: Sportello Unico - via Roma, 2 Sassocorvaro
Orario: 8.00/13.00
Operatore: Architetto Rondini Marco Maria (Dir.Resp)
Collesi Geometra Giuseppe (istruttore)
Tel: 0722.769022 / 0722.769021 / 0722.796020